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12 gennaio 2024

Ordinanza n.87 del 07/12/2023

Fino al 30 aprile 2024 limitazioni alla circolazione e misure emergenziali qualità dell'aria

Limitazioni alla circolazione e misure emergenziali per la qualità dell'aria

ORDINANZA n. 87 del 07/12/2023

ORDINANZA ATTUATIVA DELLE MISURE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA IN OTTEMPERANZA AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE PAIR 2020 - PERIODO 2023-2024

Con ordinanza sindacale n. 87 del 07/12/2023 sono state adottate limitazioni alla circolazione veicolare previste misure emergenziali per la qualità dell'aria nel Comune di Fiscaglia in applicazione del Piano Aria Regionale - PAIR 2020

Fino al 30/04/2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è vietata la circolazione nell’area dei centri abitati di Fiscaglia dei seguenti veicoli privati:

veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 1/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Per verificare il rispetto delle misure di limitazione della circolazione, verranno rafforzati i controlli. L'ordinanza prevede inoltre le seguenti disposizioni.

RISCALDAMENTO
Per quanto riguarda il riscaldamento, è vietato utilizzare fino al 30 aprile 2024, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 3 stelle.

In caso di misure emergenziali che verranno opportunamente comunicate, scatta il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l'obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.

ABBRUCIAMENTI
Fino al 30 aprile 2024 sono vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all'interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell'aria e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi unicamente nei mesi di ottobre, marzo ed aprile.

AGRICOLTURA e ALLEVAMENTI
In caso di attivazione delle misure emergenziali che saranno opportunamente comunicate, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo.

Per maggiori informazioni scarica l'ordinanza

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Ordinanza N. 87 del 07/12/2023 
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