Descrizione estesa
Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Ulteriori disposizioni normative urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, ha previsto all’art. 6 che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata.
Con la circolare n. 60 del 24 luglio 2026, il Ministero dell’Interno ha definito le linee guida per l'emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) a validità illimitata. Nella casella dedicata alla scadenza figurerà la scritta ILLIMITATA, mentre la sezione a lettura ottica (MRZ) riporterà la cifra convenzionale 990101.
Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio purché sussistano le condizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 649/74.
La validità senza limiti non si applica in due casi specifici:
1. Richiedenti protezione internazionale: la loro CIE mantiene una validità di 3 anni.
2. Impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali: in questo caso la CIE dura al massimo 12 mesi.
Si precisa che la durata illimitata riguarda solo la funzione di documento di riconoscimento. Il certificato digitale integrato nella carta (quello che serve per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione) scade dopo 10 anni. Superata questa data, il documento d'identità resta valido a tutti gli effetti per il riconoscimento di persona, ma per continuare a usarlo online sarà necessario rinnovare il certificato digitale. A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.